Art. 1
Costituzione, sede e durata
E’ costituito, ai sensi dell’Art. 2602 del Codice civile e seguenti, della legge 21/12/99 n° 526 e dei decreti attuativi, e retto dal presente Statuto il Consorzio volontario per la tutela dell’olio extra vergine di oliva a denominazione protetta ” D. O. P. Val di Mazara.”, più avanti denominato per brevità “Consorzio”.
Il Consorzio ha sede legale in Via Ugdulena, 3 – 90143 Palermo.
Il Consorzio ha facoltà, con deliberazione Consiliare, di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sul territorio italiano e all’estero .
Il Consorzio ha durata di anni 50 salvo proroga deliberata dell’assemblea.
Art. 2
Funzioni, scopi e finalità
Il Consorzio, che non ha scopi di lucro, svolge su incarico conferito con decreto del Ministero Politiche Agricole e Forestali, le funzioni di cui al comma 15 dell’Art.14 della legge 21/12/99 n° 526 per la D.O.P. Val di Mazara .
Consorzio può svolgere, nell’ambito delle sue competenze territoriali e di prodotto, tutte le funzioni attribuite o da attribuirsi ai sensi delle normative Vigenti ai Consorzi di valorizzazione e tutela dei prodotti a DOP.
In particolare il Consorzio ha per scopo la tutela, la promozione e la valorizzazione dell’olio extra vergine D.O.P Val Di Mazara, nonché l’informazione del consumatore e la cura personale degli interessi relativi alla denominazione.
Nell’ambito della sua attività il Consorzio:
- svolge compiti consultivi e propositivi relativi alla DOP Val di Mazara.” nei confronti delle pubbliche amministrazioni
- definisce programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione a D.O.P. Val Di Mazara in termini di sicurezza igenico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
- può promuovere l’adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all’art. 11 del decreto legislativo 30/4/98 n° 173, nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 11 secondo comma del presente statuto;
- · ai sensi dei decreti attuativi della Legge 21/12/1999 collabora con l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi, secondo le direttive impartite dal MIPAF, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della D.O.P. Val Di Mazara da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio della denominazione, comportamenti comunque vietati dalla legge.
In particolare, il Consorzio:
- verifica che le produzioni tutelate per le quali sia completata l’attività di certificazione da parte dell’organismo di controllo autorizzato rispondano ai requisiti previsti dal disciplinare
- vigila sui prodotti similari che, commercializzati sia sul territorio nazionale che all’estero, con false indicazioni sull’origine, la specie, la natura e le qualità specifiche dei prodotti medesimi possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alla produzione a D.O.P.Val Di Mazara
- verifica la rispondenza tra la quantità dei prodotti tutelati, sottoposti al controllo dall’ente di certificazione incaricato, a quella immessa sul mercato. Tale attività è espletata dal Consorzio ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio.
- fornisce assistenza e informazioni sul piano legale, tecnico e scientifico al fine di affermare la qualità e l’immagine dell’olio oggetto di tutela, in Italia e all’estero;
- promuove partecipa o aderisce, su delibera consigliare, ad, Istituzioni, Enti e Società che si propongano il conseguimento di scopi analoghi a quelli del Consorzio, tra cui in particolare la promozione, la valorizzazione degli oli extra vergini e vergini di oliva;
- promuove direttamente o partecipa a iniziative promozionali a favore dell’olio extra vergine D.O.P. Val Di Mazara sia pubbliche che private, come pure partecipa a iniziative promozionali per gli oli di oliva di qualità;
- promuove la diffusione ed il consumo dell’olio extra vergine di oliva D.O.P. Val Di Mazara igila sull’osservanza delle norme previste dal presente Statuto, dal regolamento dal disciplinare di produzione, nonché sul corretto uso del marchio consortile;
- fornisce all’ente certificatore l’assistenza necessaria per agevolare il controllo e la certificazione del prodotto dei soci;
- fornisce ai Produttori l’assistenza necessaria per agevolare il conseguimento della certificazione del proprio prodotto in tutta la fase istruttoria ed attuativa delle procedure di certificazione delle produzioni tutelate ;
- promuove L’eventuale adeguamento del disciplinare di produzione dell’olio extra vergine di oliva D.O.P. Val di Mazara da sottoporre all’approvazione dell’unione Europea per il tramite del MIPAF anche in nuove esigenze riguardanti le innovazioni tecnologiche, l’immagine e il consumo, facilitando ed incoraggiando la diffusione dell’olivicoltura, anche con sistemi ecocompatibili e promuovendo corsi per olivicoltori e tecnici del settore;
- segnala organismi terzi per gli adempimenti di cui all’art. 10 del Reg. CE n° 2081/92;
- può rappresentare il Dop Val di Mazara per il reperimento di finanziamenti regionali, nazionali ed internazionali, con la partecipazione ad interventi di cooperazione ed a programmi e progetti della U.E..
Il Consorzio potrà altresì attivare tutte le iniziative volte al miglioramento della produzione olivicola e alla sua valorizzazione in ogni fase, fornendo all’uopo la propria collaborazione ad altri enti e organismi del settore pubblici e privati, anche attraverso la messa a disposizione di servizi per il raggiungimento di finalità comuni.
Art. 3
Disciplinare di produzione
Il Consorzio opera in base al disciplinare di produzione dell’olio extra vergine di oliva Dop Val di Mazara
Tutte le disposizioni contenute nel disciplinare di produzione dell’olio extra vergine di oliva D.O.P Val di Mazara ed eventuali, successive modifiche, si intendono integralmente recepite nel presente Statuto. Pertanto ogni eventuale infrazione alle prescrizioni del Disciplinare di produzione costituisce anche infrazione alle norme del presente Statuto.
Art. 4
Marchio consortile
Il marchio che contraddistingue il Consorzio è graficamente rappresentato sul foglio che, allegato al presente Statuto sotto la lettera A) di esso costituisce parte integrante.
Il marchio consortile, regolarmente registrato e depositato, potrà essere modificato solo con deliberazione dell’Assemblea dei soci.
Tale marchio può essere stampato nei formati più adatti ai diversi usi e alle diverse confezioni previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
L’uso del marchio consortile viene concesso ai soci che ne facciano richiesta, dopo l’avvenuta certificazione da parte dell’organismo certificatore, nonché l’avvenuto accertamento della conformità dell’olio alle norme del presente Statuto, del disciplinare di produzione e dei regolamenti consortili.
I soci si impegnano a comunicare al Consiglio di Amministrazione qualunque infrazione o irregolarità venga a loro conoscenza circa l’utilizzo del marchio consortile.
Il produttore che intende apporre il marchio consortile sulle confezioni di olio indica al Consorzio i giorni nei quali provvederà al confezionamento. Quest’ultimo sarà effettuato previa autorizzazione del Consorzio che può rilasciarlo o meno
Il Consorzio mantiene apposita registrazione delle olive e dell’olio avente titolo, prodotto, acquistato o commercializzato dai singoli soci, come pure delle autorizzazioni all’uso del marchio consortile rilasciato ed i numeri identificativi dei contrassegni per ogni certificazione.
Il Consorzio può in ogni momento verificare la disponibilità di olio e le previsioni di produzione dei consorziati secondo le modalità previste nel regolamento.
Etichette, listini, cartelli pubblicitari, depliants ed ogni altro materiale che si esponga o faccia riferimento al marchio consortile deve essere depositato presso il Consorzio e utilizzati solo dopo l’approvazione.
Il consiglio di Amministrazione adotta, nei confronti dei soci che violino le norme del presente articolo, le sanzioni previste dal decreto legislativo 17/11/2004 n. 297.
Il costo di gestione del marchio e tutte le spese relative sono oggetto di una contabilità distinta da quella specificamente interessante la tutela e la valorizzazione della DOP Val Di Mazara e ricade esclusivamente sui soci consorziati, in base a quote stabilite ogni anno in sede di assemblea ordinaria.
Art. 5
Vigilanza
Gli agenti vigilatori del Consorzio, con qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita nei modi e nelle forme di legge Vigenti, svolgono le attività previste dai decreti attuativi della legge 21/12/1999.
Il riconoscimento di agenti vigilatori è attribuito dal Mipaf. Il numero degli agenti vigilatori, è stabilito dal consorzio in funzione dell’entità della produzione certificata a D.O.P.Val di Mazara
Art. 6
Soci
Il numero dei soci è illimitato.
Sono ammessi a far parte del Consorzio gli olivicoltori i molitori e gli imbottigliatori sottoposti al controllo dell’Ente certificatone autorizzato dal MIPAF per la DOP Val di Mazara.
L’adesione al Consorzio può avvenire in forma associata, esclusivamente qualora vi sia specifica delega dei singoli.
Non è richiesta la delega specifica solo nell’ipotesi di cooperative di primo grado.
Gli enti promotori non assumono la veste di consorziati.
Le domande di ammissione a Socio del Consorzio devono essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione su moduli editi dal Consorzio che devono contenere, oltre l’indicazione della qualifica che dà diritto ad appartenere al Consorzio, la dichiarazione esplicita che il richiedente conosce e si assoggetta a tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dal regolamento nonché l’indicazione della categoria di appartenenza.
La domanda di ammissione del richiedente deve specificare:
- se olivicoltore:
- la consistenza e l’esatta ubicazione degli uliveti che producono olive nell’ambito della zona di produzione delimitata dal disciplinare;
- dettagliate notizie sulla produzione media di olive, sulla eventuale produzione di olio dell’azienda e sulle eventuali attrezzature di cui dispone per la lavorazione delle olive e dell’olio;
- denuncia di iscrizione degli oliveti all’Albo;
- denuncia di produzione
- se molitore o imbottigliatore:
- l’ubicazione dello o degli stabilimenti, le attrezzature di cui dispone e la capacità di lavorazione e di stoccaggio;
- le località in cui abitualmente riceve in conferimento le olive.
- ;
Se la domanda è proposta da società di persone o da persone giuridiche, si deve indicare:
- ragione sociale, denominazione, sede, oggetto ed attività sociale;
- elenco dei soci nei casi previsti dalla legge
- ubicazione degli oliveti, impianti, stabilimenti sia sociali sia dei singoli associati;
- l’organo societario che ha deliberato la presentazione della domanda;
- nome, cognome, e carica del legale rappresentante;
- impegno ad assoggettarsi alle procedure di controllo delle produzioni.
Se la domanda è presentata da persona giuridica non produttore appartenente alla filiera olio:
- denominazione, sede, oggetto ed attività sociale;
- elenco dei soci nei casi previsti dalla legge
- l’organo societario che ha deliberato la presentazione delle domande;
- nome, cognome e carica del legale rappresentante
- impegno ad assoggettarsi alle procedure di controllo delle produzioni.
Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia isulla domanda di ammissione nel termine di 30 giorni, dandone tempestivamente e formale comunicazione all’interessato.
Nel libro Soci sono evidenziate le categorie di appartenenza di ciascun consorziato.
L’ammissione diviene operante a tutti gli effetti al momento del pagamento della quota d’iscrizione, che deve avvenire entro due mesi dalla comunicazione della delibera pena decadenza della stessa.
In caso di subentro, ivi compresa la successione, nella conduzione di un’azienda il cui cessato conduttore era socio del Consorzio, il Consiglio delibera sulla domanda presentata dal subentrante.
L’accettazione della domanda comporta per il subentrante il mantenimento dei diritti maturati dal precedente titolare.
Avverso l’eventuale rifiuto di ammissione, l’interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Art. 7
Obblighi e sanzioni
I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento interno approvato dall’Assemblea.
I Soci devono consentire il libero accesso ai locali aziendali e agli oliveti, ai soli fini del vigilanza dell’olio extra vergine D.O.P agli agenti vigilatori del Consorzio nello svolgimento delle loro funzioni fornendo documenti, dati o quant’altro richiesto in ordine alla produzione, detenzione e circolazione dell’olio e il raggiungimento degli scopi sociali.
I Soci non devono agire in modo da arrecare pregiudizio morale o materiale al Consorzio o alla denominazione d’origine/indicazione geografica.
Al Socio che non adempie le obbligazioni assunte sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per danni arrecati al Consorzio, le sanzioni preiste dalle normative vigenti:
Il Consiglio di Amministrazione, accertato un motivo di inadempimento del Socio, è tenuto a contestarlo al medesimo in modo preciso e dettagliato con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente l’invito a presentare nel termine di trenta giorni dal ricevimento, le proprie giustificazioni.
Il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.
Le sanzioni inflitte hanno effetto, se non viene presentato ricorso, dal 15° giorno successivo al ricevimento, da parte dell’interessato, della raccomandata.
Art. 8
Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per morte, cessazione dell’attività e recesso, oltreché a seguito di espulsione.
La qualità di socio non si trasmette per successione agli eredi.
Nel caso di morte del socio gli eredi che subentrano al loro dante causa nell’esercizio della medesima attività possono chiedere con apposita domanda, che deve contenere la clausola arbitrale, di diventare Soci del Consorzio.
Il mancato accoglimento della domanda deve essere giustificata da gravi motivi, da specificare nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione e nella successiva comunicazione da inviare all’aspirante socio a mezzo di lettera raccomandata.
Entro trenta giorni dalla comunicazione l’aspirante Socio può proporre reclamo al Collegio arbitrale disciplinato nell’art.23 dello Statuto.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono cause di recesso dal Consorzio:
- la proroga della sua durata;
- l’aumento del contributo annuale in misura superiore al 20 % (venti per cento);
- la richiesta di ulteriori prestazioni pecuniarie;
- l’insanabile dissenso in merito ai criteri di gestione del Consorzio formalmente e pubblicamente manifestato in più occasioni;
- il verificarsi di situazioni che rendano impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto.
Il recesso deve essere comunicato al Consorzio mediante lettera raccomandata e con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ciascuna campagna olivicola, e diviene efficace dal 1° novembre della campagna successiva.
Sulla domanda il Consiglio delibera entro 45 giorni dalla sua ricezione.
L’espulsione del Socio può essere decisa oltre che nei casi previsti dalla legge in caso di:
- perdita dei requisiti previsti all’art.6;
- gravi inadempimenti nelle obbligazioni sancite dalla legge o previste dal presente statuto e dal regolamento interno;
- comportamenti incompatibili con le finalità del Consorzio o lesivi dal prestigio dello stesso.
Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 8, che devono essere comunicate all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di ritorno, divengono efficaci dopo quindici giorni dalla ricezione.
Nello stesso termine il socio può proporre reclamo al Collegio dei probiviri.
Agli eredi del socio, al liquidatore della persona giuridica socia e al socio escluso, la liquidazione della quota sarà effettuata sulla base del suo valore nominale, se richiesta dallo stesso entro tre mesi dalla data di decorrenza del provvedimento
Il socio uscente è tenuto a regolare contestualmente le eventuali pendenze. Ha inoltre l’obbligo di versare i contributi sociali e quant’altro deliberato dal Consiglio fino alla chiusura del bilancio sociale dell’anno in corso.
Art. 9
Quota d’iscrizione
Il nuovo socio è tenuto a versare la quota d’iscrizione, nella misura stabilita annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’accoglimento della richiesta di ammissione; in caso di mancato versamento nei termini la domanda si intenderà come ritirata.
Coloro che subentrano ad un socio nella conduzione della stessa azienda sono esonerati dal pagamento della quota d’iscrizione.
La prima adesione del socio ha la durata di un Biennio e si rinnova tacitamente di anno in anno se non interviene una comunicazione di recesso dal Socio.
La quota di iscrizione è fissata per il primo anno in Euro 50 per consorziato se trattasi di organismi associativi o societari detta quota andrà moltiplicata per il numero dei soci aderenti al Consorzio tramite gli stessi organismi. Le quote sono nominative, non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di sorta e non possono essere cedute; esse si intendono vincolate a favore del Consorzio per tutti gli obblighi del socio verso lo stesso.
Art. 10
Contributo associativo annuale
L’importo del contributo associativo annuale è stabilito per ogni esercizio sociale dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, e deve essere determinato , nell’ambito di percentuale di rappresentanza fissata per ciascuna categoria, in rapporto alla quantità controllata o certificata dall’organismo di controllo.
L’Assemblea potrà stabilire eventuali contributi straordinari con regolamento consortile finalizzati al perseguimento delle attività del Consorzio.
Gli Enti promotori possono contribuire con versamenti volontari.
Art. 11
Organi Sociali
Sono organi del Consorzio:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Presidente;
Ai sensi dei decreti attuativi della legge 21/12/99 all’interno del Consiglio di Amministrazione deve essere rappresentata ogni categoria associata al Consorzio, secondo le seguenti percentuali:
- 66% agli olivicoltori
- 24 % ai confezionatori
- 10 % ai molitori
Quando al Consorzio non aderisca la totalità degli appartenenti a una o più categorie, la rappresentatività di ciascuna di esse è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione (certificata o conforme) dei soggetti di ciascuna categoria non aderenti al Consorzio.
Art. 12
Assemblea dei Soci
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria a norma di legge.
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti gli associati che si trovano in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o espulsi.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio, almeno una volta l’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio, ogni qualvolta quest’ultimo ne ravvisi la necessità oppure ne sia fatta richiesta scritta, con l’indicazione delle materie da trattare, da parte di almeno un quinto dei Soci.
L’avviso di convocazione è trasmesso ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo dell’adunanza, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Nello stesso avviso può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione.
Il domicilio dei soci è quello comunicato dagli stessi al Consorzio.
L’Assemblea generale può essere convocata anche tramite avviso, contenente i dati suddetti, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale Regionale o con avviso agli organi di stampa e/o manifesti da affiggere nei comuni della Provincia almeno venti giorni prima di quello dell’adunanza.
L’Assemblea generale può essere preceduta dalle Assemblee parziali che eleggono i delegati all’Assemblea generale.
L’Assemblea parziale può essere convocata in sedi separate in applicazione dell’art. 2533 cc. con le stesse modalità di cui sopra.
Art. 13
Assemblee parziali
Quando il numero dei Soci del Consorzio sia superiore a 500 l’Assemblea generale è costituita dai delegati eletti da Assemblee parziali, suddivisi per categoria, convocate dal Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione e presiedute da un componente il Consiglio stesso a ciò appositamente delegato.
Il rapporto tra votanti e delegati eletti per l’Assemblea generale deve essere espressione del peso ponderale di ciascuna categoria della filiera.
Le Assemblee parziali dovranno svolgersi almeno 10 giorni prima dell’Assemblea generale.
La convocazione sarà fatta con le stesse procedure e modalità di cui all’articolo precedente, limitatamente al territorio interessato dall’Assemblea parziale.
Art. 14
Attribuzione del voto