DOP

DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTA ED ORGANISMO CERTIFICATORE

                                                                                

PROVVEDIMENTO 13 marzo 2001
Iscrizione della denominazione “Val di Mazara” nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (GU n. 73 del 28-3-2001)
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA “VAL DI MAZARA”:

Art. 1 Denominazione: La denominazione di origine controllata “Val di Mazara” e’ riservata all’olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
 Varieta’ di olivo: La denominazione di origine controllata “Val di Mazara” deve essere ottenuta dalle seguenti varieta’ di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti, per almeno il 90%: Biancolilla, Nocellara del Belice, Cerasuola. Possono, altresi’, concorrere in misura non superiore al 10% altre varieta’ presenti nella zona come “Ogliarola Messinese”, “Giaraffa” e “Santagatese” o eventualmente piccole percentuali di altre cultivar tipiche locali.

Art. 3. Zona di produzione: Le olive destinate alla produzione dell’olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata “Val di Mazara” devono essere prodotte, nell’ambito delle province di Palermo ed Agrigento, nei territori olivati idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione, che comprende, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: provincia di Palermo: tutti i comuni; provincia di Agrigento: l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita del Belice, Sciacca, Villafranca Sicula. La zona predetta e’ delimitata in cartografia 1:25.000.

Art. 4.
 Caratteristiche di coltivazione: 1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche. Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti situati fino a 700 m.s.l. i cui terreni risultino di medio impasto, profondi, permeabili, asciutti ma non aridi e siano caratterizzati da un clima mediterraneo sub-tropicale, semiasciutto, con una piovosita’ media che supera i 500 mm anno e concentrata per il 90% nel periodo autunno-vernino. 2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio. 3. La produzione massima di olive/Ha non puo’ superare kg 8000 per ettaro negli oliveti specializzati. 4. Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima non puo’ superare i kg 6000 per ettaro. 5. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra’ essere riportata attraverso accurata cernita purche’ la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato. 6. La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall’inizio dell’invaiatura e non deve protrarsi oltre il 30 dicembre di ogni campagna oleicola.

Art. 5.
 Modalita’ di oleificazione: 1. Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento devono essere effettuate nell’ambito dell’area territoriale delimitata nel precedente art. 3. 2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Val di Mazara” puo’ avvenire con mezzi meccanici o per brucatura. 3. La resa massima di olive in olio non puo’ superare il 22%. 4. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu’ fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. 5. Le olive raccolte devono essere conservate in recipienti rigidi ed aerati, fino alla fase di molitura, disposti in strati sottili ed in locali che garantiscono condizioni di bassa umidita’ relativa (50 – 60%) e temperature massime di 15o. 6. Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta.

Art. 6.
 Caratteristiche al consumo: 1. L’olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata “Val di Mazara” all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo oro con sfumature di verde intenso; odore: di fruttato e a volte anche di mandorla; sapore: fruttato, vellutato con retrogusto dolce; punteggio minimo al panel test > = 6,5; acidita’ massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio; numero perossidi < = 11; K232 < = 2,10; K270 < = 0,15; Delta K < = 0,005; acido linolenico < = 0,9%; acido linoleico < = 10%. 2. Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E. 3. In ogni campagna oleicola il consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell’olio a denominazione di origine controllata “Val di Mazara” da utilizzare come standard di riferimento per l’esecuzione dell’esame organolettico.

Art. 7. Designazione e presentazione: 1. Alla denominazione di cui all’art. 1 e’ vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino. 2. E’ vietato l’uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell’area di produzione di cui all’art. 3. 3. E’ tuttavia consentito l’uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche’ non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata. 4. L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell’azienda olivicola o nell’associazione di aziende olivicole o nell’impresa oleicola situate nell’area di produzione e’ consentito solo se il prodotto e’ stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda e se l’oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell’azienda medesima. 5. Il nome della denominazione di origine controllata “Val di Mazara” deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta. 6. I recipienti in cui e’ confezionato l’olio di oliva extravergine “Val di Mazara” ai fini dell’immissione al consumo non devono essere di capacita’ superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata. 7. E’ obbligatoria l’indicazione in etichetta dell’anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l’olio e’ ottenuto. REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO DOMANDA DI REGISTRAZIONE ART. 5 – DOP(x) IGP.( ) Numero nazionale del fascicolo: 80 1. Servizio competente dello Stato membro: nome: Ministero delle politiche agricole e forestali; indirizzo: via XX Settembre n. 20, I-00187 Roma; tel.: (39-06) 4819968; fax: (39-06) 42013126. 2. Associazione richiedente: 2.1. Nome: Assolivo [(Associazioni produttori olivicoli (PA) und (TR)]; 2.2. Indirizzo: via Generale Arimonti, 48, I-90143 Palermo; 2.3. Composizione: produttori – trasformatori. 3. Tipo di prodotto: Classe 1.5 – Olio extra vergine di oliva. 4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all’art. 4, paragrafo 2): 4.1. Nome: “Val di Mazara”; 4.2. Descrizione: olio extra vergine di oliva con le seguenti caratteristiche chimiche ed organolettiche; acidita’ max 0,5%; numero perossidi < o = 11,00 < o = Meg O /kg; 2 colore giallo oro con sfumature di verde intenso; odore fruttato e a volte anche di mandorla; sapore fruttato vellutato con retrogusto dolce. 4.3. Zona geografica: la zona geografica comprende tutti i comuni della provincia di Palermo e i seguenti comuni della provincia di Agrigento: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita del Belice, Sciacca, Villafranca Sicula. 4.4. Prova dell’origine: le prime notizie fanno risalire la diffusione dell’olivo come pianta domestica al tempo della colonizzazione greca quando – stante alle testimonianze di Diodoro Siculo, che ricorda gli Uliveti di Agrigento – il suo prodotto acquisto’ una notevole importanza economica e comincio’ ad alimentare una discreta esportazione soprattutto da Agrigento. Attorno al XII secolo – secondo lo storico francese Henry Bresc – vennero impiantati oliveti nelle colline di Cefalu’, Conca d’Oro, piana di Carini e di Partinico. Sempre nel palermitano per il Trecento si ricordano l’uliveto del Chiaramonte a Passo di Rigano, capace di una produzione di 300 quintali di olive, l’uliveto di Giovanni de Frisello in contrada Sabucia e ancora l’Olivetum Magnum del Monastero di Santa Caterina. Fra il Quattro e il Cinquecento esistevano parecchi trappeti (frantoi) a Palermo, mentre a Monreale, nelle cui campagne l’olivicoltura appare abbastanza diffusa, gli abitanti lamentavano nel 1516 di dover molire le olive nell’unico frantoio dell’Arcivescovo, dove avvenivano, “e’ fama notoria, li arrobbari et vexaccioni”. Proprio a Monreale, nel 1538-1539, i Benedettini cedettero in affitto un loro uliveto in contrada Costiera, impiantato da pochissimi decenni per un canone di 3 cantari d’olio, che equivalgono a quintali 29,35. “Val di Mazara” e’ l’antico nome con cui era denominato il piu’ vasto dei compartimenti in cui era divisa la Sicilia nell’alto medioevo e nell’eta’ moderna. La zona delimitata dalla DOP “Val di Mazara” comprende la parte piu’ significativa del territorio coincidente con quella parte della suddivisione amministrativa dell’isola denominato appunto Val di Mazara. Le olive provengono da uliveti situati nella zona di produzione e a tal fine i produttori iscrivono i propri oliveti in un albo debitamente attivato ed aggiornato. Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento sono effettuate nell’ambito dello stesso territorio delimitato, da impianti ritenuti idonei ed iscritti in un albo apposito. L’organismo di controllo verifica che siano soddisfatti i requisiti tecnici richiamati dal disciplinare di produzione per l’iscrizione agli albi e siano espletati gli adempimenti a carico dei diversi soggetti della filiera con lo scopo di identificare in modo adeguato i lotti di prodotto. 4.5. Metodo dell’ottenimento: l’olio extra vergine di oliva Val di Mazara e’ prodotto da olive sane, staccate direttamente dalle piante a mano ovvero meccanicamente e provenienti per almeno il 90%, dalle varieta’ Biancolilla, Nocellara del Belice, Cerasuola congiuntamente o disgiuntamente. Possono, altresi’, concorrere in misura non superiore al 10% le altre varieta’ presenti nella zona ed in particolare “Ogliarola Messinese”, “Giaraffa” e “Santagatese”. La produzione di olive per ettaro non puo’ essere superiore a 8000 kg negli oliveti specializzati, con una resa in olio massima del 22%. La raccolta delle olive inizia all’invaiatura e termina entro il 30 dicembre di ogni anno. Le olive raccolte devono essere conservate in recipienti rigidi ed aereati, fino alla fase di molitura, disposti in strati sottili ed in locali che garantiscono condizioni di bassa umidita’ relativa e temperature massime di 15oC. La molitura delle olive avviene entro due giorni dalla raccolta. 4.6 Legame: la produzione dell’olio di oliva nella zona in esame ha contribuito in modo notevole allo sviluppo economico e alle attivita’ commerciali che hanno distinto nei secoli il territorio del Val di Mazara. L’affermazione dell’olivicoltura in questa zona e’ dovuta in gran parte all’ambiente pedoclimatico particolarmente vocato alla coltivazione dell’olivo. Inoltre le varieta’ presenti, che si adattano perfettamente all’ambiente di coltivazione; permettono di ottenere una produzione dotata di peculiari caratteristiche qualitative. Per quanto riguarda le peculiari caratteristiche qualitative del prodotto, le stesse sono determinate da: a) cultivar presenti esclusivamente nell’area interessata; b) specifiche tecniche di coltivazione con particolare riferimento alle forme di allevamento (vaso cespugliato o cespuglio), alla concimazione (prevalentemente organica), alla raccolta manuale o con l’ausilio di agevolatrici di raccolta su reti di plastica, ecc.; c) caratteristici aromi dell’olio ottenuto, che gli vengono conferiti dalla presenza, ampiamente diffusa sul territorio delimitato, di carciofeti, agrumenti e mandorleti; d) caratteristiche di microclima e di morfologia dei terreni: sono da considerarsi idonei gli oliveti situati fino a 700 m.s.l., i cui terreni risultino di medio impasto, profondi, permeabili, asciutti ma non aridi e siano caratterizzati da un clima mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con una piovosita’ media che supera i 500 mm/anno e concentrata per il 90% nel periodo autunno-inverno. 4.7. Struttura di controllo: Nome: Cermet – Certificazione e ricerca per la qualita’ – Soc. cons. ar. 1. Indirizzo: via Aldo Moro, 22 – I-S. Lazzaro di Savena (Bologna). 4.8. Etichettatura: Olio extra vergine di oliva “Val di Mazara”; denominazione di origine controllata. 4.9. Condizioni nazionali: N.CE:IT/00061/97.12.22. Data di ricevimento del fascicolo integrale: 25 novembre 1999.

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